Art. 2.

      1. In sede di condanna alla rifusione delle spese di lite e di liquidazione delle stesse ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, qualora il ricorso promosso da terzi in materia di qualificazione di un contratto certificato ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, non venga accolto, il giudice deve porre a carico del ricorrente le spese di lite. Il giudice può altresì condannare il ricorrente ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
      2. L'amministrazione soccombente può agire, sussistendone i requisiti, nei confronti

 

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del funzionario responsabile della causa intentata dalla pubblica amministrazione ai fini del risarcimento del danno.